Ordinanza
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Art. 47 Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 190
1 Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l’esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente. 2 Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.191 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204). 191 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |