Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 47 Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 190

1 Le prestazioni in­di­vidu­ali sono pag­ate su domanda. Il richiedente de­ve dare agli or­gani delle istituzioni di util­ità pub­blica le in­form­azioni ne­ces­sar­ie per l’es­ame della situazione per­sonale. Le istituzioni di util­ità pub­blica veri­ficano la veridi­cità delle in­form­azioni for­nite e comu­nicano la de­cisione per iscritto al richiedente.

2 Le prestazioni in den­aro sono pag­ate per mezzo della posta, di una banca o per­son­al­mente con­tro ricevuta.191

190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

191 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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