Ordinanza
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Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità
1 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione. 2 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo. 3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento. |