Ordinanza
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Art. 21 Misure di protezione organizzative presso gli edifici della Confederazione in Svizzera
1 Fedpol raccomanda misure organizzative ai titolari del diritto di polizia presso gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. 2 I titolari del diritto di polizia decidono in merito alle misure organizzative e sono competenti per la loro attuazione. Le unità organizzative interessate si assumono i costi nei limiti dei crediti stanziati. 3 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure a servizi di sicurezza privati. |