Ordinanza
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Art. 46 Indennità per compiti di protezione ricorrenti o permanenti
1 Se un Cantone adempie, su incarico di fedpol, compiti di protezione ricorrenti o permanenti i cui costi ammontano a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato o a più di un milione di franchi, la Confederazione gli accorda un’indennità conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LMSI. 2 Il dipartimento competente concorda con il Cantone interessato le modalità d’indennizzo tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali. 3 La quota parte dei costi a carico della Confederazione per le prestazioni fornite ammonta all’80 per cento del costo globale. 4 Il contributo della Confederazione di norma è fissato per tre anni. Il calcolo è effettuato in base alla media delle spese degli ultimi tre anni. |
