Ordinanza
|
Art. 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura
1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 a utilizzatori professionali o a commercianti deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni. 2 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 2 a utilizzatori privati deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni. 3 Le sostanze e i preparati possono essere forniti secondo il capoverso 2 soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e le esigenze secondo l’articolo 28 LPAmb. 4 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti. |