Ordinanza
|
Art. 47 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità
1 A seconda della quantità immessa sul mercato, il notificante deve presentare all’organo di notifica le seguenti indicazioni complementari:
2 Dopo aver ricevuto l’informazione di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettera b, l’organo di notifica informa il notificante, conformemente all’articolo 31 capoverso 391, sui dati di cui già dispone. 3 Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo sufficiente, l’organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione. 4 D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica stabilisce, dopo aver sentito il notificante, un calendario concernente l’esecuzione degli esami supplementari. 5 Se il notificante omette di presentare i rapporti d’esame supplementari entro i termini stabiliti, l’organo di notifica può far eseguire gli esami necessari a spese del notificante e, se del caso, vietare a quest’ultimo di immettere sul mercato la sostanza in questione. 91 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° mar. 2018. |