Ordinanza del DFI
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Art. 112 Domanda
1 Su domanda e dopo avere consultato le autorità estere interessate, l’UFC rilascia i riconoscimenti. Un film è riconosciuto come coproduzione svizzera con l’estero se soddisfa le condizioni di un accordo di coproduzione internazionale. 2 Nella domanda occorre menzionare l’accordo di coproduzione applicabile al riconoscimento. Le altre indicazioni e gli ulteriori documenti sono retti dall’accordo di coproduzione. 3 L’UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario per l’esame della domanda. |