Ordinanza del DFI
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Art. 46 Perizie singole
1 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di progetti transmediali, per la realizzazione di coproduzioni senza imprese di produzione responsabili svizzere e per la postproduzione di film sono sottoposte per perizia a singoli esperti.47 2 I singoli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza nei settori regia, produzione, tecnica e commercializzazione di film del genere corrispondente, così come le necessarie competenze linguistiche. 3 L’UFC chiede all’esperto incaricato un rapporto scritto con le sue raccomandazioni. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4323). |