Ordinanza del DFI
|
Art. 5 Indipendenza
1 Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti.9 2 Tali persone non devono, né del tutto né in parte, essere detenute da o trovarsi sotto l’influsso determinante di:
3 I progetti cinematografici devono essere sviluppati e prodotti e i film devono essere commercializzati sotto la propria responsabilità. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). |