Ordinanza del DFI
|
|
Art. 89 Importi accreditati
1 Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all’articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento e per ogni punto di partecipazione a festival:
2 Per i cortometraggi, agli aventi diritto è accreditato per ogni punto di partecipazione a festival il 15 per cento degli importi di cui al capoverso 1.70 3 Gli accrediti per la produzione, la distribuzione e la proiezione sono ridotti del 50 per cento se la regia o la produzione responsabile del film non sono svizzere. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). |
