Ordinanza
|
|
Art. 11 Coordinamento dei controlli
1 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 8 dellʼordinanza del 31 ottobre 201817 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile. 2 Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 con i controlli di base di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC. I controlli amministrativi di cui allʼarticolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento. 17 RS 910.15 |
