Ordinanza
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Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli
1 Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201318 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. 2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel 3 L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione. 19 RS 916.408 |
