Ordinanza
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Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari
1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici. 2 Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta. 3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 201024 sui prodotti fitosanitari. Le prescrizioni concernenti l’applicazione di prodotti fitosanitari sono fissate nell’allegato 1 numeri 6.1 e 6.2. 4 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2. 5 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale specializzato nella protezione dei vegetali. 24 RS 916.161 |