Ordinanza
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Art. 35
1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm27. 2 Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo. 2bis Lungo i corsi d’acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.28 3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato. 4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN29 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50). 5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53). 6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità. 7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa o serre con fondamenta fisse. 27 RS 910.91 28 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909). 29 RS 451 |