Ordinanza
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Art. 4 Esigenze relative alla formazione
1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un’altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da:
3 I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1. 4 Se, al raggiungimento del limite d’età del gestore precedente, il coniuge riprende l’azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell’azienda per almeno dieci anni. 5 L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.11 6 Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell’anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all’autorità responsabile secondo l’articolo 98 capoverso 2.12 10 RS 910.91 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 12 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |