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Art. 2 Informazione degli impiegati 12
Gli impiegati sono informati prima dell’introduzione o della modifica di un sistema d’informazione o di una banca dati. 12 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |