Ordinanza
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Art. 95 Procedura presso l’UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell’energia elettrica
1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva. 2 Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn70), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale. 3 L’UFE versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi. 4 L’UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nell’esecuzione. Su richiesta dell’UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall’UFE con i propri. |