Ordinanza
|
Art. 20a Termini di disdetta 29
1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
2 Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
3 In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi. 4 In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali. 29 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). |