Ordinanza
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Art. 13 Assicurazione
1 Il personale è assicurato contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull’assicurazione militare. 2 Il DDPS coordina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la conclusione di eventuali adeguate assicurazioni complementari per i rischi connessi alle spese di cura, all’invalidità e al decesso non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare. 8 RS 833.1 |