Ordinanza del DDPS
sul personale impiegato per la promozione della pace,
il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
(OPers-PRA-DDPS)

del 30 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)


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Art. 18 Congedo per fare e disfare i bagagli

Per fa­re e di­sfa­re i ba­ga­gli, sia all’ini­zio che al te­mi­ne dell’im­pie­go il per­so­na­le ha di­rit­to a un de­ter­mi­na­to nu­me­ro di gior­ni di con­ge­do. Que­sti con­si­sto­no in:

a.
una mez­za gior­na­ta la­vo­ra­ti­va, per im­pie­ghi che du­ra­no fi­no a 14 gior­ni ci­vi­li;
b.
un gior­no la­vo­ra­ti­vo, per im­pie­ghi che du­ra­no da 15 a 30 gior­ni ci­vi­li;
c.
un gior­no la­vo­ra­ti­vo e mez­zo, per im­pie­ghi che du­ra­no da 31 a 120 gior­ni ci­vi­li;
d.
due gior­ni la­vo­ra­ti­vi, per im­pie­ghi che du­ra­no più di 120 gior­ni ci­vi­li.

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