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Art. 100 Prescrizione
(art. 25 LPers) 1 La responsabilità disciplinare degli impiegati si prescrive un anno dopo che la violazione degli obblighi professionali è stata scoperta e in ogni caso tre anni dopo l’ultima violazione di tali obblighi. 2 La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare. |