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Art. 99 Misure disciplinari
(art. 25 LPers) 1 Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un’inchiesta. 2 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per negligenza possono essere prese le seguenti misure disciplinari:
3 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari:
301 Abrogata dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |