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Art. 98 Inchiesta disciplinare
(art. 25 LPers) 1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 apre l’inchiesta disciplinare e designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata anche a persone esterne all’Amministrazione federale. 2 La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968300 sulla procedura amministrativa. 3 L’inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro. 4 Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere presa prima che termini il procedimento penale. 300 RS 172.021 |