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Art. 35 Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento 107
(art. 10 cpv. 2 LPers) 1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946108 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 2 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, l’impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata all’autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro. 3 Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui l’impiegato compie il 70° anno d’età. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 108 RS 831.10 |