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Art. 43 Indennità di residenza
(art. 15 LPers) 1 Allo stipendio si aggiunge un’indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro. 2 L’indennità di residenza non deve superare i 6000 franchi. |