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Art. 64a Forme di lavoro flessibili 191
(art. 17a LPers) 1 Se l’esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. 2 I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. 191 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). |