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Art. 78 Versamento di indennità
(art. 19 cpv. 3, 4 e 6 lett. b LPers)230 1 Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:231
2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate:234
2bis Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.236 3 Non è versata alcuna indennità a persone:
4 Le persone che, durante il periodo in cui ricevono un’indennità di cui ai capoversi 1–2bis, iniziano un nuovo rapporto di lavoro presso uno dei datori di cui all’articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo dell’indennizzo e quello dell’impiego presso il nuovo datore di lavoro. Le persone interessate comunicano immediatamente al datore di lavoro precedente la conclusione del nuovo contratto di lavoro.240 4bis Una volta all’anno il DFF rileva i dati concernenti i casi in cui è stata versata un’indennità ai sensi dei capoversi 1–2bis ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro con uno dei datori di cui all’articolo 1 capoverso 1 nel corso dei 12 mesi precedenti. Esso informa le unità amministrative in merito alle indennità versate.241 5 Se versata a rate, l’indennità deve essere versata completamente al più tardi entro 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.242 230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 233 Introdotta dal n. I dell’O del 12 ott. 2016, in vigore dal 1° dic. 2016 (RU 2016 3637). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 235 Abrogata dal n. I dell’O del 12 ott. 2016, con effetto dal 1° dic. 2016 (RU 2016 3637). 236 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 238 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 239 Introdotta dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 241 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 242 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |