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Art. 82 Indennità per le spese
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all’estero e alla funzione esercitata. 2 Nello stabilire l’indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i maggiori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all’estero. 3 I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di:
4 Sono considerati minori costi:
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