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Art. 81 Indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 In caso di trasferimenti e impieghi all’estero, gli impiegati percepiscono una compensazione finanziaria per gli svantaggi, le limitazioni e i rischi derivanti dal principio di rotazione, dall’obbligo di trasferimento e dalle condizioni di vita difficili in Paesi esteri (indennità per inconvenienti connessi al lavoro). L’importo dell’indennità dipende in particolare dal numero dei trasferimenti, dalla situazione personale, dal tasso di occupazione, dall’età e dalla durata del soggiorno nel luogo di lavoro. 2 Un’indennità di mobilità è versata a partire dal terzo trasferimento. Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento ricevono questa indennità anche in un luogo di lavoro in Svizzera. |