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Art. 80 Risarcimento di danni non coperti in virtù di clausole d’esclusione 251
1 Gli impiegati che, senza propria colpa, hanno subito un danno a causa della loro attività professionale e il cui risarcimento è respinto in virtù di una clausola d’esclusione contenuta in un’assicurazione complementare stipulata privatamente, vengono indennizzati per le perdite di prestazioni subite. 2 Prima della sua decisione, il datore di lavoro consulta l’Amministrazione federale delle finanze nella misura in cui la pretesa di risarcimento danni supera l’importo di 5000 franchi. 251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |