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Art. 103 Sospensione dal servizio
(art. 25 LPers)307 1 Se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può sospendere in via cautelare l’impiegato dal servizio oppure attribuirgli un’altra funzione se:
2 Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni. 307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |