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Art. 103a Sospensione dopo disdetta 308
(art. 25 LPers) 1 Se disdice il rapporto di lavoro, l’autorità competente può sospendere l’impiegato dal lavoro durante il termine di disdetta di cui all’articolo 30a qualora non sia più data la necessaria fiducia.309 1bis Se il rapporto di lavoro è disdetto a seguito del venir meno delle condizioni contrattuali di assunzione di cui all’articolo 26 capoversi 1 e 3 o è risolto di comune intesa, si presume che non sia più data la necessaria fiducia.310 1ter Se l’impiegato disdice il rapporto di lavoro, l’autorità competente può sospenderlo dal lavoro qualora non sia più data la necessaria fiducia e vi sia l’apparenza di un conflitto di interessi.311 2 L’impiegato deve notificare il reddito sostitutivo conseguito presso un altro datore di lavoro o mandante. Tale reddito è dedotto dal salario. 308 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 310 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 311 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205395). |