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Art. 67 Vacanze
(art. 17a LPers)206 1 Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a:
2 Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da consentire all’impiegato di riposare. 3 Le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio, esse devono essere prese l’anno successivo. 4 ...208 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515). 208 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013 (RU 2013 1515). Abrogato dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, con effetto dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |