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Art. 67a Riduzione delle vacanze 209
(art. 17a LPers ) 1 Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata delle assenze se nel corso di un anno civile l’impiegato è assente dal lavoro per più di:
2 Per il calcolo della riduzione secondo il capoverso 1 lettera a, i primi 66 giorni di assenza non sono presi in considerazione. Sono considerati giorni di assenza i giorni di lavoro in cui l’impiegato non ha lavorato secondo il proprio tasso di occupazione. 3 Per il calcolo della riduzione delle vacanze secondo il capoverso 1, la somma delle assenze integrali e parziali è divisa per il numero di giorni di lavoro del corrispondente anno. Per gli impiegati remunerati con stipendio orario, la riduzione è effettuata sul supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze.210 209 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). |