Ordinanza
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Art. 2 Autorità competente
(art. 3 LPers) 1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
1bis Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti.18 2 Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione. 3 I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.19 4 I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente. 5 Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente.20 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893). 17 Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595). 18 Introdotta dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |