Ordinanza
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Art. 23 Restrizione dell’accesso ai posti
(art. 8 cpv. 3 LPers) 1 Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera:
2 ...76 3 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 75 Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595). 76 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |