Ordinanza
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Art. 24 Condizioni per l’assunzione
(art. 8 cpv. 3 LPers) 1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, se la funzione lo esige, subordinare l’assunzione a determinati criteri quali età, formazione preliminare o esercizio dei diritti civili. 2 ...77 3 In caso di attività rilevanti per la sicurezza, l’assunzione dopo la conclusione del contratto come pure la continuazione del rapporto di lavoro possono essere subordinate al superamento di un esame medico d’idoneità. Il DFF redige in collaborazione con i Dipartimenti un elenco delle attività interessate e stabilisce la frequenza con cui l’esame deve essere ripetuto.78 77 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 78 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |