Ordinanza
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Art. 29 Cambiamenti di unità amministrativa
(art. 10 LPers)92 1 L’impiegato che passa di propria iniziativa a un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 30a.93 2 Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell’articolo 336c CO94 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto. 3 Se il passaggio interno a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento. 4 Per il calcolo dei termini di disdetta sono determinanti tutti i rapporti di lavoro prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all’articolo 1 capoverso 1.95 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 95 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |