Ordinanza
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Art. 39 Evoluzione dello stipendio 118
(art. 15 LPers) 1 L’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, compresa un’eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso 6, funge da base di calcolo dell’evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell’esperienza. 2 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 3–4 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.119 3 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 1,5–2,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.120 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dell’1 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.121 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio può essere diminuito ogni anno al massimo del 4 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio.122 6 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive. 118 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). |