Ordinanza
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Art. 58 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio
(art. 29 cpv. 3 LPers) 1 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate in funzione del tasso di occupazione sullo stipendio al quale l’impiegato ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate in funzione del tasso di occupazione nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale l’impiegato aveva diritto prima della riduzione.176 2 Il diritto è ridotto secondo i principi dell’istituto assicurativo se la persona soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione militare, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure dell’assicurazione per l’invalidità. 176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |