Ordinanza
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Art. 59 Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile, è versato lo stipendio integrale. Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al datore di lavoro.177 2 Se durante il servizio è percepito un supplemento di soldo, lo stipendio è ridotto dell’importo corrispondente. 3 Per la durata dell’istruzione di base può essere chiesta la restituzione dello stipendio se questo supera l’importo delle indennità per perdita di guadagno, qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a quattro anni. 4 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere versato al massimo durante dieci giorni lavorativi all’anno. 5 Gli assegni sociali sono versati integralmente. 177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |