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Art. 49 Spese di procedura e ripetibili
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 Il datore di lavoro rimborsa le spese di procedura e le ripetibili agli impiegati coinvolti in un procedimento civile o penale in seguito all’esercizio della loro attività di servizio, se:
2 Fintanto che la decisione non sia cresciuta in giudicato, sono fornite unicamente garanzie di pagamento. Per motivi importanti le spese possono essere eccezionalmente rimborsate prima della crescita in giudicato della decisione. |