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Art. 18 Lavoro considerevole nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa 68
(art. 32 LPGA) 1 L’assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata se:
2 Nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 3 LPGA, l’organo che ha ricevuto la richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunicazione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149). |