Ordinanza
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Art. 11c Decisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro
1 Se un datore di lavoro non soddisfa l’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d’esecuzione, previsto agli articoli 47–51, può, per ciò che concerne quest’obbligo, prendere una decisione conformemente all’articolo 64. 2 Se l’organo d’esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d’accordo sulla decisione che deve essere presa. |