Ordinanza
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Art. 18 Scale a pioli fisse 42
Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere praticabili con sicurezza. Se l’altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di sicurezza. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). |