Ordinanza
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Art. 62 Avvertimento al datore di lavoro
1 L’organo d’esecuzione competente, se, durante un’ispezione, accerta un’infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L’avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro. 2 In caso d’urgenza, l’organo d’esecuzione rinuncia all’avvertimento e prende una decisione secondo l’articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev’esserne informata l’autorità cantonale incaricata dell’assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF). |