Ordinanza del DFI
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Art. 12 Modalità di versamento 13
1 La prima rata è versata quando è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al 50 per cento. In caso di promozione dell’esportazione in diversi Paesi secondo l’articolo 10a, la prima rata ammonta al 35 per cento dell’importo massimo determinante. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e i risultati della commercializzazione. 3 In caso di diffusione mediante servizi digitali su richiesta, il periodo di conteggio corrisponde ai primi 12 mesi della commercializzazione online. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). |