Ordinanza
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Art. 56 Ritenzione
1 Se l’ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.107 2 Comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce trattenuta.108 3 Qualora, prima della scadenza dei termini previsti all’articolo 72 capoversi 2 e 3 LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.109 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547). 109Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649). |