Ordinanza
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Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica 44
1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 3 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11. 44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 45 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). |
