Ordinanza
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Art. 24 Organizzazione della CFNP e della CFMS 61
1 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente. 2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l’UFAM, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di specializzazione. 3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.62 4 L’UFAM e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA. 5 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.63 61Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 62 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 63 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |